Contabilizzazione del calore
Contabilizzazione del calore: da obbligo a opportunità
Da sempre il riscaldamento rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio familiare. La soluzione però esiste ed è quella di adottare sistemi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore che permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria abitazione, pur vivendo in un condominio.
Alcune regioni, quali Piemonte e Lombardia, avevano anticipato i tempi dotandosi in proprio di leggi che rendevano obbligatoria la contabilizzazione del calore, mentre ad esempio la regione Emilia Romagna fissava questo obbligo solo in caso di sostituzione del generatore di calore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014 l’Italia recepisce la Direttiva Europea 2012/27/UE in cui viene sancito l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria entro il 31 dicembre 2016 nei condomini dotati di impianto centralizzato. L’obbiettivo è quello di rendere possibile la ripartizione della spesa per il riscaldamento degli alloggi sulla base dell’effettivo consumo.
Nei condomini centralizzati con impianti a colonne montanti si prevedono due dispositivi: la valvola termostatica ed il ripartitore di calore.
La valvola termostatica è un regolatore di temperatura ambiente da installare sui corpi scaldanti, in sostituzione delle precedenti valvole di apertura/chiusura, ed in grado di consentire a ciascun utente di impostare all’interno del proprio alloggio la temperatura desiderata. Il ripartitore di calore è un dispositivo elettronico che rileva la quantità di calore emesso dai corpi scaldanti per mantenere la temperatura impostata con le valvole termostatiche, e come per quest’ultima può essere installata indifferentemente su convettori e radiatori. Valvola termostatica e ripartitore non richiedono opere murarie o cablaggi elettrici per la loro installazione.
Per capire la ripartizione della spesa di riscaldamento con la contabilizzazione del calore è necessario introdurre il concetto di consumo involontario e di consumo volontario. Il consumo volontario è soggetto alla libera azione dell’utente che, agendo sulle valvole termostatiche, decide di avere temperature più o meno alte, per più o meno tempo, all’interno del proprio alloggio. Per consumo involontario si intende invece il calore disperso dalle tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento lungo tutto il loro percorso nell’edificio fino ai corpi scaldanti, e la propagazione del calore stesso da un alloggio a quelli confinanti. Il consumo involontario non è dipendente dall’utente, ma insito nella stessa natura dell’impianto termico. In base a questo concetto si definiscono due componenti di spesa: la quota a consumo, da ripartire sulla base dei prelievi di calore di ogni utente (misurati attraverso i ripartitori di calore) e la quota fissa (comprendente le dispersioni di calore e le spese di gestione dell’impianto termico quali la conduzione, la manutenzione ordinaria, verifi ca estintori…), da ripartire su base millesimale come indicato dalla Norma UNI 10200.
La contabilizzazione: aspetti tecnici del decreto 102 e della norma UNI 10200
Come già espresso in un precedente articolo, il Decreto Legge n. 102 del 4 luglio 2014 ha sancito che entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016 ogni unità immobiliare sul territorio italiano dovrà dotarsi di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda. Quest’oggi vedremo più nello specifico cosa prevede il D.L. 102 e la relativa norma UNI di riferimento.
IL DECRETO LEGGE N.102Focalizziamoci immediatamente sull’art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, dove leggiamo che:
[…] 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso lacontabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale…
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali (…..) è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi (rif. UNI EN 15459) e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, secondo le normative vigenti, con esclusione degli spazi comuni, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi (rif. UNI EN 15459).
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento…. e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico,… l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
Con questo art. viene quindi inquadrato il “campo di applicazione” della norma, che di fatto racchiude la totalità degli edifici dotati di un sistema centralizzato di regolazione del calore (riscaldamento e raffrescamento).
Sappiamo quindi il cosa e il quando, ma quali sono i rischi cui potrebbe andare incontro il condominio che decidesse di non adempiere alle nuove prescrizioni?
L’articolo 16 espone chiaramente quali sono le sanzioni previste in caso di inadempienza:6. L’impresa di fornitura del servizio che, richiesta dal cliente finale …, nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), non installa entro il termine un contatore individuale, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
La disposizione non si applica quando da una relazione tecnica di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore per ciascun radiatore all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
La disposizione non si applica quando da relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d).
14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate
LA NORMA UNI 10200
Conclusa una prima analisi degli elementi principali del decreto legge salta facilmente agli occhi la mancanza di espresse indicazioni tecniche. Ricorderete il richiamo alla norma UNI in apertura dell’articolo, che si ritrova anche ripresa in diversi passaggi del d.l. Ma che cos’è la UNI 10200? O meglio ancora, che cos’è l’UNI?UNI è l’acronimo dell’Ente Italiano di Unificazione, ed è un’associazione privata, riconosciuta dallo stato italiano, che svolge attività normativa nei settori industriali, commerciali e del terziario (ad esclusione di quello elettronico ed elettrotecnico che è di competenza del CEI). L’UNI ha quindi il ‘compito’ di elaborare nuove norme, in teorica collaborazione con tutte le parti interessate.
Nel caso in specie, quindi, la UNI 10200 si può definire come l’interpretazione italiana, elaborata tramite l’Ente Italiano di Unificazione, della direttiva europea 2012/27/UE, che impone agli stati membri di conseguire un obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico pari al 9% entro il 2016, con la specifica imposizione della contabilizzazione del calore oggetto di questo articolo.
Tale norma ha seguito un lungo percorso fatto di ampliamenti, variazioni ed integrazioni, prima di arrivare alla versione attuale:
Poichè la norma UNI 10200 è decisamente tecnica e molto, molto ampia, di seguito viene proposta una panoramica schematica ed essenziale dei principali punti su cui è importante concentrare l’attenzione.La norma considera sia il RISCALDAMENTO che l’ACQUA CALDA SANITARIA, e definisce quali sono i costi generali da ripartire:
– combustibile (metano, teleriscaldamento, gasolio, ecc);
– energia elettrica (per l’impianto di riscaldamento);
– manutenzione ordinaria e conduzione impianto;
– gestione del servizio di lettura e ripartizione;
– manutenzione straordinaria, ammortamenti, ristrutturazione impianto
Fa poi una fondamentale distinzione tra “ENERGIA UTILE“, “CONSUMO INVOLONTARIO” e “CONSUMO VOLONTARIO“
L’ENERGIA UTILE è quella in uscita dalla centrale termica (in kWh), e può essere:
– misurata (con apposito contatore di calore omologato) oppure;
– calcolata (procedimento analitico di resa combustibile e rendimento impianto)
Il CONSUMO INVOLONTARIO è invece il consumo fisso di energia dell’impianto (in kWh), che comprende la dispersione della rete di distribuzione, sussistente in modo indipendente dall’utilizzo degli utenti.
La quota di consumo involontario DEVE essere ripartita tra le varie unità immobiliari in base ad un criterio di uso potenziale dell’impianto, ovvero in base alla capacità potenziale di assorbire calore.
Tale quota in kWh rimane fissa per tutti gli anni ed il suo peso percentuale rispetto al consumo totale varia tutti gli anni, e può essere:
– misurata ( per impianti a zone con appositi contatori di calore) oppure:
– calcolata in modo analitico (con procedimento di calcolo dettagliato delle perdite della rete di distribuzione, secondo UNI 11300-2) oppure:
– calcolata in modo semplificato (con calcolo come quota parte del fabbisogno ideale annuo di energia termica utile dell’involucro edilizio, secondo UNI 11300-1 e coefficienti pre-calcolati)
Il CONSUMO VOLONTARIO è infine il consumo legato alla volontà del singolo utente di prelevare calore dall’impianto tramite termostato ambiente o valvole termostatiche e acqua calda dai rubinetti, e deve essere misurata anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione.
La norma prevede che la divisione delle spese sia direttamente proporzionale ai consumi dei singoli, pertanto non sono ammessi eventuali «coefficienti correttivi» per esposizione, piani, dispersioni, ecc che fino ad oggi diminuivano le differenze tra alloggi più e meno sfavoriti.
Ciò significa che gli alloggi più «energivori» avranno una spesa superiore di prima e gli alloggi più «favoriti» o centrali spenderanno di meno.
Chiaramente sarà tutto interesse dei proprietari degli alloggi più “svantaggiati” mettere in atto accorgimenti per limitare questo divario, come l’isolamento termico di sottotetti, sostituzione dei serramenti, etc..
Un’altra particolarità riguarda l’eventuale presenza di tubazioni a vista nei locali, che vengono considerate a tutti gli effetti come dei corpi scaldanti e rientrano nel conteggio totale dell’energia emessa nell’alloggio. Dovrà di conseguenza essere:
– misurata mediante installazione di ripartitori di calore;
– calcolata con calcolo dell’energia ceduta secondo norme UNI 11300
Tra i parametri che il tecnico dovrà tenere in considerazione è fondamentale il calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti.
Si è quindi parlato di parametri, di tipologie di consumi, e quindi di calcoli. Ma qual è lo scopo ultimo di queste indicazioni?Questa norma, che come già detto più volte prettamente tecnica, è rivolta principalmente ai professionisti abilitati (termotecnici, ingegneri, etc.), che sulla base delle indicazioni fornite dovranno redigere una nuova tabella millesimale, detta “di fabbisogno” per mezzo della quale, insieme ai dati rilevati dai misuratori, sarà possibile ripartire correttamentei consumi.
Oltre a questo il professionista dovrà procedere alla redazione del prospetto previsionale di consumi e spese, nel quale saranno riportati i consumi e le spese stimati dal professionista (totali e individuali).
I costi fissi e le spese generali saranno ipotizzati (ad es. tramite preventivi) mentre i consumi di combustibile, energia termica utile ed energia elettrica saranno necessariamente stilati tramite un calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, eseguito secondo le prescrizioni di un’ulteriore norma, la UNI 11300.
In definitiva la norma richiede un calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio (secondo le indicazioni UNI 11300), ad opera di un professionista abilitato che, per riassumere, dovrà quindi definire:
-Quantità di energia utile in uscita dalla centrale termica;
-Consumo involontario per dispersioni di rete distribuzione;
-Fabbisogno di energia di ogni unità abitativa (e relativi millesimi),
-Energia emessa dalle tubazioni a vista;
-Potenze termiche installate;
-Prospetto previsionale di spesa e consumo
Vista la complessità della normativa e gli importanti interessi in gioco, l’unico suggerimento che si può dare è quello di affidarsi a professionisti qualificati, senza cadere nella tentazione di puntare sul massimo risparmio talvolta offerto da ‘esperti improvvisati’.
la nostra offerta professionale
Lo Studio, forte di un qualificato staff, ha organizzato un team progettuale espressamente dedicato al tema della contabilizzazione del calore e della termoregolazione, al fine di venire incontro alle esigenze dei Condominii nel minor tempo possibile e permettere così il rispetto delle scadenze imposte dalla legge.
L’offerta professionale include:
• Sopralluogo e rilievo dello stato dei fatti in ciascun appartamento
• Redazione del progetto della contabilizzazione del calore
• Redazione del progetto della termoregolazione
• Redazione delle nuove tabelle millesimali del riscaldamento
• Gestione delle letture dei consumi energetici
Sanzioni
D.Lgs. 102/2014 Art. 16 (Sanzioni) - comma 8
É soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal
teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d*”
In sostanza questi due articoli impongono l’obbligo della contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016 e stabiliscono che questa deve essere fatta:
• a livello di unità immobiliare, come previsto dalla norma UNI EN 15459 (soluzione attuata nelle nuove costruzioni);
• se la soluzione precedente risulta tecnicamente impossibile o troppo costosa (come nel caso della maggior parte dei condomini esistenti), si può ricorrere alla contabilizzazione in corrispondenza di ciascun radiatore, in base alle regole poste dalla norma UNI EN 834.
ATTENZIONE!!! Non tutti sanno che la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro è da intendersi non per Condominio ma per singolo edificio: ne consegue che in un super-condominio composto ad esempio da 5 palazzine la multa applicabile vada da 2.500 a 12.500 euro!